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In regime di risarcimento diretto, quando cioè si ricorre alla possibilità introdotta nel 2007 dal Decreto Bersani di chiedere i danni materiali e fisici (purché al di sotto del 9 per cento di invalidità permanente, cioè per le cosiddette “microlesioni”) direttamente alla propria compagnia assicurativa, se questa non risarcisce e si è costretti a intentarle una causa bisogna assolutamente citare in giudizio anche il responsabile del sinistro, e quindi del danno, ossia il conducente del veicolo di controparte, che è litisonconsorte necessario: omettere questa “estensione” può costare caro, anche se si hanno tutte le ragioni del mondo, compreso il rigetto di una sentenza favorevole su tutta la linea.

E’ quello che è capitato ad un’automobilista trevigiana che nel febbraio 2013 era stata tamponata da un’altra vettura, rimediando, oltre ai danni alla macchina, una cervico-lombalgia reattiva per una prognosi di 15 giorni refertata dal pronto soccorso. La danneggiata aveva per l’appunto chiesto il risarcimento dei danni materiali e fisici alla compagnia di assicurazione del suo veicolo che però le aveva liquidato solo i primi.

 

Automobilista cita la sua assicurazione che, in risarcimento diretto, non le liquida i danni fisici

La donna si è vista pertanto costretta a citare in giudizio l’impresa di assicurazione avanti il giudice di pace di Conegliano per sentirla condannare al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, con personalizzazione. Essendo incontroversa la dinamica del sinistro, la danneggiata aveva ragione piena, la compagnia, nel costituirsi, aveva dedotto l’inesistenza del lamentato pregiudizio patrimoniale adducendo la “solita” ragione, ormai ampiamente superata nella giurisprudenza di legittimità, e cioè che mancava un idoneo accertamento clinico strumentale obiettivo da cui si potesse provare la lesione e il colpo di frusta, oltre a sostenere l’assenza dei presupposti necessari al riconoscimento di una personalizzazione del danno.

Ma il giudice, istruita la causa con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio medico legale, ha accolto in pieno le richieste dell’automobilista condannando la compagnia al risarcimento del danno biologico patito, che aveva liquidato in complessivi euro 9.129,45, oltre interessi legali.  L’assicurazione aveva allora appellato la decisione, ma il Tribunale di Treviso, con sentenza del 2020, aveva rigettato il gravame ritenendo infondate tutte le censure relative alla presunta insussistenza del danno biologico nei termini accertati in primo grado, all’illegittimo riconoscimento della personalizzazione del danno e all’erronea liquidazione delle spese di patrocinio stragiudiziale.

 

La compagnia ricorre per Cassazione eccependo sulla mancata citazione del responsabile civile

Tutto finito? Per niente perché la compagnia ha proposto ricorso anche per Cassazione denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (Cap), nonché degli artt. 102 e 354, comma primo, c.p.c., in quanto il Tribunale di Treviso, in qualità di giudice d’appello, aveva omesso di rilevare ex officio, ai sensi dell’art. 354, comma primo, c.p.c., la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro e non aveva dichiarato quindi la nullità della sentenza con rimessione della causa al Giudice di Pace di Conegliano. La danneggiata, infatti, aveva convenuto in giudizio la sola compagnia in forza della disciplina sul risarcimento diretto, omettendo di citare anche di citare il responsabile del sinistro, cioè il conducente e proprietario dell’auto che l’aveva tamponata, assicurata da un’altra compagnia

E per la Suprema Corte il motivo è fondato. La questione circa la configurabilità, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, di un litisconsorzio necessario con riferimento al responsabile civile “è stata risolta positivamente da questa Corte” rammentano gli Ermellini citando diversi precedenti al riguardo. E anche in questo caso i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di dare continuità al principio secondo cui, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, “nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del citato decreto”. Pertanto, dove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, “il contraddittorio deve essere integrato ex art.102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c”.

 

Il danneggiante responsabile, se non parte in causa, potrebbe impugnare la decisione del giudice

La Cassazione rammenta altresì che questa conclusione, “necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore”, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere analogicamente al caso di specie l’art. 144, comma 3, CAP, secondo il quale “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”. “In ragione dell’identità sostanziale di ratio sottesa alle due ipotesi, infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)

Analogamente al caso di cui all’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, dunque, “anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno; tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta” prosegue la Suprema Corte, aggiungendo come la configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 Cap, sia confermata anche dal comma sesto della medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”, e “tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato”.

Non confligge con questa soluzione interpretativa, infine, osservano gli Ermellini, neanche l’interpretazione letterale dell’art. 149, comma 1, Cap. “La proponibilità della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato alla sola impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso utilizzato, infatti – spiegano – non preclude l’azionabilità della stessa anche nei confronti del responsabile civile. Tale formulazione, stante la finalità di rafforzamento di tutela della posizione del danneggiato dal sinistro riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale all’istituto, è preclusiva dell’azionabilità della richiesta nei soli confronti dell’assicurazione del danneggiante (fermo restando la successiva possibilità di intervento in giudizio con conseguente estromissione dell’impresa assicuratrice del danneggiato); in ciò, dunque, risiederebbe la semplificazione e la garanzia di una più immediata tutela risarcitoria della parte danneggiata dal sinistro, rispetto alla procedura di cui all’art. 144, Cap”.

 

Senza l’integrazione del contraddittorio l’intero procedimento è viziato

Venendo quindi al caso di specie, la Suprema corte chiarisce che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale rivolta dall’automobilista danneggiata all’assicurazione del veicolo da lei condotto, in forza della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 Cap, avrebbe dovuto essere spiegata e decisa anche nei confronti del responsabile civile del sinistro. Non essendo, invece, stata rilevata la non integrità del contraddittorio, né dal giudice di primo grado, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., “resta viziato l’intero procedimento – asseriscono i giudici del Palazzaccio – e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento anche di ufficio delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di primo grado a norma dell’art. 383 c.p.c”.

Il responsabile dell’incidente potrebbe rispondere in via di rivalsa

La Cassazione al riguardo ha rigettato le osservazioni contenute nel controricorso dalla danneggiata, che sosteneva che sul caso di fosse formato “giudicato implicito”, in quanto, anche in secondo grado, era comunque rimasto oggetto di discussione il quantum debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, “allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur (essendosi formato il giudicato interno implicito in ordine all’accertamento della responsabilità), nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore. A stabilire, poi, se in concreto poi il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e qual sia la condizione che a questi convenga non può essere la compagnia di assicurazione, che propone appello, in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perché in astratto è sempre nell’interesse del proprietario del veicolo di partecipare al giudizio ed è rimessa a costui la decisione se l’effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse”.

La danneggiata sarà comunque risarcita, ma dovrà attendere ancora parecchio, perché, con la cassazione della sentenza, la causa è stata rinviata al giudice di Pace di Conegliano in diverso magistrato onorario per l’integrazione nel contraddittorio del responsabile civile e dovrà rifare tutto l’iter.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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