Non si può decurtare il risarcimento dovuto al familiare della vittima di un incidente stradale solo perché questi ne è un fratellastro. Le tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, peraltro, non distinguono nemmeno tra fratelli germani o unilaterali, che hanno cioè in comune un solo genitore.
E’ un’ordinanza importante e che fa giustizia quella, la n. 4166/24, depositata il 15 febbraio 2024 dalla terza sezione civile della Cassazione.
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La Corte d’appello liquida un risarcimento inadeguato ai congiunti di una vittima di incidente
A proporre ricorso alla Suprema Corte i congiunti di una giovane rumena deceduta appunto in seguito ad un grave sinistro occorso in autostrada nel Friuli. La Corte d’appello, avanti la quale i familiari della vittima avevano già appellato la sentenza di primo grado della causa civile che avevano promosso per ottenere un congruo risarcimento per la perdita, aveva aumentato solo di poco gli importi capitali dovuti a titolo di danno parentale dall’Ufficio centrale italiano, l’assicurazione nazionale che interviene negli incidenti causati in Italia da veicoli con targa estera.
I ricorrenti hanno lamentato, in particolare, la liquidazione di soli 28mila euro ciascuna riconosciuta dai giudici di seconde cure alle due sorelle unilaterali della giovane che aveva perduto la vita nell’incidente. Un ristoro quantificato nel minimo della forbice prevista dalle tabelle milanesi per la perdita parentale, cifra che peraltro era stata leggermente innalzata rispetto a quanto stabilito in primo grado dal tribunale, che aveva disposto addirittura una liquidazione sotto soglia.
Ingiustificato ridurre l’indennizzo solo perché la relazione di parentela sarebbe più attenuata
Censura che la Suprema Corte ha pienamente accolto rilevando, tra le altre, la carenza di motivazione sul punto della sentenza impugnata per giustificare la decisione dei giudici di attestarsi “prudentemente” al minimo delle tabelle. La Corte territoriale aveva giustificato le sue conclusioni con un’affermazione del tutto astratta e generale secondo la quale le sorellastre dovrebbero essere trattate dal punto di vista risarcitorio in modo deteriore rispetto alle sorelle germane, perché la relazione di parentela sarebbe “attenuata”, senza minimamente considerare le circostanze del caso concreto.
Non solo. Gli Ermellini hanno altresì accolto doglianza relativa al risarcimento, anche questo del tutto inadeguato, stabilito dalla Corte d’appello per la nonna con cui la giovane vittima conviveva e quindi aveva un legame strettissimo: i giudici le avevano riconosciuto un quarto della somma determinata per il padre della ragazza, anche qui con una motivazione a dir poco discutibile e cioè soltanto perché, “sotto un profilo genealogico”, ogni persona ha almeno quattro nonni in origine.
Un criterio matematico-proporzionale di ripartizione delle quote in alcun modo previsto, pure questo, degli standard ambrosiani delle tabelle di Milano. La Cassazione ha quindi cassato in modo netto e deciso la “stravagante” sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per una totale rivalutazione del caso e dei risarcimenti.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
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