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La massima tutela risarcitoria del terzo trasportato è un principio consolidato.

C’è però qualche rarissima eccezione, quando cioè i passeggeri siano perfettamente consapevoli (se non lo sono vanno comunque risarciti) della circolazione illegale: una circostanza – l’inconsapevolezza dell’illecito – che spetta a loro provare.

E’ questo il particolare caso che si è trovata ad affrontare la Corte di Cassazione, che ha definitivamente deliberato sulla vicenda nell’ordinanza n. 12231/19.

I quattro passeggeri di una vettura avevano citato in causa la compagnia designata della gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per quella regione per essere risarciti dei danni patiti in seguito a un sinistro stradale verificatosi a Lodi nel 2011 per esclusiva responsabilità del conducente dell’auto in cui erano trasportati e che era risultata rubata.

 

I passeggeri dell’auto rubata chiedono il risarcimento al Fondo Vittime

Il Tribunale di Lodi aveva rigattato la domanda sulla base del fatto, per l’appunto, che i quattro passeggeri si trovavano a bordo di un’auto rubata e con targa francese corrispondente ad altro veicolo e che non avevano allegato e dato prova dei requisiti di cui all’art. 283.2 d.lgs. n. 209 del 2005, che riconosce il risarcimento a carico del Fondo di Garanzia ai terzi trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 6 aprile 2017, ha respinto il loro ricorso asserendo – elemento al centro dei chiarimenti della Cassazione – che è in capo a chi si affermi danneggiato l’onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevole dell’illegalità della circolazione, e che tale prova nel caso specifico non era stata fornita.

Di più, i ricorrenti non avevano mai citato in giudizio il conducente perché fosse condannato al risarcimento, elemento che deponeva a favore della tesi che i quattro fossero ben a conoscenza che l’auto era stata rubata e che fossero verosimilmente complici del furto.

 

Uno dei terzi trasportati ricorre per Cassazione

Uno dei quattro passeggeri, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando, in particolare, la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 283 D. Lgs. 209/2005, nonché dell’art. 113 c.p.c.: la sentenza impugnata aveva ritenuto, come detto, che la prova dell’inconsapevolezza dell’illegalità del mezzo fosse fatto costitutivo della domanda risarcitoria, mentre, a suo dire, avrebbe dovuto essere considerata fatto estintivo con onere della prova a carico dell’impresa di assicurazione, che ne eccepisse l’assenza.

E a tal fine citava i principi di diritto comunitario anche in rapporto all’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE secondo la quale, invece, l’onere probatorio dell’illegale circolazione deve essere posto a carico della compagnia.

 

Le diverse posizioni dell’Italia e dell’Ue sull’onere della prova

E’ chiaro quindi che il fulcro della discussione riguardava la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale l’onere di provare la consapevolezza dell’illegale circolazione del mezzo deve essere posta, in base ad una lettura orientata in senso euro-unitario, in capo all’assicuratore, al fine di garantire la massima protezione possibile dei diritti del terzo danneggiato.

La Suprema Corte ricorda che la norma di cui all’art. 283, co. 2 del Codice delle Assicurazioni è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica “a condizione che sussista l’ignoranza dell’illegale circolazione.

Questa lettura è coerente con la formulazione della norma, che prevede ipotesi derogatorie al principio della non risarcibilità del danno, rispetto alla quale l’ignoranza dell’illegalità della circolazione non può che assumere natura di fatto costitutivo del diritto e non anche di fatto estintivo della pretesa”.

Premesso questo, secondo la Cassazione l’interpretazione del giudice ordinario non si può ritenere contraria al diritto comunitario in quanto, anche per quest’ultimo, vi è deroga al diritto al risarcimento del danno nel caso in cui i terzi trasportati fossero a conoscenza dell’illegale provenienza del veicolo.

L’unica differenza (ma non da poco) tra il testo comunitario e la norma interna, ammettono gli Ermellini, consiste nel riparto dell’onere della prova, “laddove la normativa comunitaria pone tale onere a carico dell’assicuratore e quella interna, non esprimendosi in modo chiaro, lascia comunque intendere che la mancata conoscenza dell’illegalità sia un fatto costitutivo della pretesa, a carico del danneggiato”.

 

La prova in capo al passeggero rientra nella discrezionalità dello Stato membro

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il fatto che il legislatore italiano abbia posto l’onere della prova della propria buona fede a carico del danneggiato “rientra nella sfera di discrezionalità che residua allo Stato nell’attuare la direttiva, ferma restando l’identità del fine perseguito dal diritto comunitario e da quello interno, di non consentire il risarcimento a chi conosca la provenienza furtiva del mezzo”.

Un’interpretazione che peraltro, concludono gli Ermellni, risulta particolarmente convincente nel caso in esame. Senza contare che l’accertamento della buonamala fede del terzo trasportato “rientrava nella valutazione del giudice del merito, e neppure può essere sindacata da questa Corte”.

E in ogni caso – conclude la Cassazione – “la giurisprudenza consolidata è nel senso di richiedere ai fini di poter rientrare nella deroga all’irrisarcibilità del danno, l’esclusione della conoscenza, da parte del terzo trasportato, della provenienza furtiva del veicolo.

E anche il modo in cui l’esclusione di tale conoscenza sia valutata dal giudice del merito è argomentazione insindacabile da parte di questa Corte, se coerentemente argomentata”.

Dunque, ricorso rigettato.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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