Le Sezioni Unite alla fine hanno sciolto il dilemma, e la decisione non è certamente favorevole alla tutela del terzo trasportato: nel caso (e sono innumerevoli) di sinistro che veda coinvolto un unico veicolo, ad esempio la fuoriuscita autonoma di strada, il passeggero danneggiato non può esercitare l’azione diretta prevista dell’art. 141 del codice delle assicurazioni chiedendo il risarcimento del danno direttamente all’assicurazione del veicolo sui cui viaggiava.
Egli dovrà quindi necessariamente e unicamente esercitare l’azione prevista dall’art. 144, da esercitarsi nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, che logicamente sarà sempre la stessa, ma prima dovrà chiamare in causa il conducente.
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La Cassazione richiede l’intervento delle Sezioni Unite sull’interpretazione della norma
A sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno deliberato con la sentenza n. 35318/22 depositata il 30 novembre 2022, era stata la terza sezione Civile con l’ordinanza interlocutoria n. 40886/21 emessa su una vicenda particolarmente complessa. A causa di una rovinosa uscita autonoma di strada di una vettura una donna che vi era trasportata era deceduta e il marito, che era alla guida, aveva chiesto il risarcimento all’assicurazione del mezzo dei danni patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
La domanda era stata accolta in primo grado dal Tribunale di Milano, ma rigettata dalla Corte d’Appello meneghina in accoglimento del gravame della compagnia assicurativa, decisione basata su due distinte “rationes decidendi,”: sul preliminare rilievo che il marito della vittima, quale conducente del veicolo e accertato unico responsabile del sinistro, non potesse godere dei vantaggi dell’assicurazione (ex art. 129 cod. ass.) e, soprattutto, sull’ulteriore rilievo che la norma eccezionale di cui all’art. 141 del Codice della Assicurazioni non potesse trovare applicazione in caso di sinistro (e qui non vi erano dubbi al riguardo) verificatosi senza il coinvolgimento di veicoli diversi da quello del vettore. Un’interpretazione della norma, quest’ultima, che però non era univoca, né da parte dei tribunali di merito né dal parte della stessa Suprema Corte.
Le Sezioni unite, quanto alla prima questione, hanno convenuto con i giudici di merito sul fatto che la previsione dell’art. 129 cod. ass. (secondo cui “non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”) “costituisce corollario del principio generale sotteso all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso: principio “scolpito” nella norma cardine dell’art. 2043 c.c.”
L’articolo 141 del Codice Assicurazioni e l’azione diretta verso l’assicurazione del vettore
Ma la sentenza si è soffermata soprattutto su tema centrale che ha indotto la Terza Sezione civile ad investire le Sezioni Unite, ossia la questione dell’ambito operativo dell’art. 141 cod. ass., che riguarda non solo e tanto i familiari dei passeggeri deceduti quanto soprattutto tutti i terzi trasportati che riportino lesioni nei sinistri stradali.
La previsione, articolata proprio per agevolare l’iter risarcitorio e quindi la tutela dei passeggeri, i quali hanno il diritto di essere risarciti indipendentemente dalla dinamica e dalle responsabilità dell’incidente, recita testualmente: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
Per i giudici la norma implica la presenza di almeno due veicoli e due assicurazioni
Ed è proprio dall’analisi del testo che le Sezioni Unite, dopo una lunga dissertazione, arrivano a dare la loro risposta al quesito se il sistema delineato dall’art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l’azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.
Il Collegio ritiene che “la seconda possibilità debba essere esclusa e che l’azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell’art. 141 che deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore, nell’ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell’articolo e che colga la logica interna e l’interdipendenza fra le sue disposizioni. Va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall’espressione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.
L’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. , proseguono le Sezioni Unite, “è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all’esistenza e all’entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell’assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’assicuratrice del vettore). L’interazione fra l’assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d’essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all’incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere”.
Azione diretta quindi preclusa in caso di sinistro con un unico mezzo coinvolto
Di qui, dunque, i principi di diritto stabiliti dalla sentenza. “L’Azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”; la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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