L’impresa termo-idraulica sbaglia nell’installare un impianto? Tra le voci di danno da richiedere va senz’altro inserita anche quella relativa agli aumentati consumi legati ai lavori difettosi, elemento tutt’altro che trascurabile alla luce del caro bollette degli ultimi mesi.
La questione è stata oggetto di un contenzioso definitivamente giudicato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 19205/22 depositata il 13 giugno 2022.
Indice
Una società ottiene un’ingiunzione verso un condominio per forniture di gasolio non pagate
La società Eurothermo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano nei confronti di un condominio della città e di uno dei condomini per il pagamento di 43.065,60, di cui 38.844 per forniture di gasolio e 4.221,60 per lavori e interventi su una caldaia generatrice di calore, che la stessa ditta aveva installato nel 2002 e la cui conduzione e manutenzione era stata affidata, fino al 2006, alla un’altra società, la F.lli Ravviso srl.
Dopo l’opposizione, il tribunale riconosce anche un “contro-credito” per lavori mal eseguiti
Il condominio aveva proposto opposizione e, all’esito del conseguente giudizio, il Tribunale aveva revocato il decreto accertando il credito oggetto dell’ingiunzione nei confronti del condominio, ma anche un contro-credito di quest’ultimo per risarcimento danni, liquidandolo in 11.978,40 e condannando quindi lo stesso condominio a pagare alla creditrice la differenza tra i due importi.
Il giudice, infatti, sulla base di una relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita al giudizio di merito, aveva ritenuto Eurothermo responsabile dei danni derivati dalla erronea scelta del posizionamento del bruciatore, che aveva determinato il surriscaldamento della piastra e l’accumulo di formazioni di calcare in corrispondenza della piastra stessa, da cui poi era derivato il verificarsi delle successive perdite e degli interventi di saldatura, liquidando tali danni nel 50% del costo di sostituzione della caldaia e nel costo di un intervento manutentivo effettuato dalla società Pentoil, succeduta nel 2006 alla società F.lli Ravasio s.r.l. nella conduzione e manutenzione della caldaia.
In appello i giudici riconoscono al condominio anche il risarcimento per i maggiori consumi
Entrambe le parti avevano quindi appellato la sentenza avanti la Corte d’appello meneghina, la quale, con sentenza del 2016, aveva rigettato l’appello principale di Eurothermo e parzialmente accolto quello incidentale del condominio, rideterminando in euro 22.145,25 il contro-credito che gli spettava: i giudici infatti, avevano disatteso le critiche mosse dalla società all’operato del consulente tecnico ed all’attendibilità della sua relazione e, per contro, le avevano addebitato, riformando sul punto la sentenza di primo grado, anche il sovra-consumo di carburante da parte del condominio, a fronte della considerazione che, “una volta accertato il maggior consumo (come aveva fatto in modo specifico il consulente), ne deriva logicamente un perenne incremento percentuale sulla base normale di consumi, quale che essa sia (costante o ad altalenante)”.
La ditta ricorre per Cassazione, che però rigetta le doglianze
La Eurothermo a questo punto ha proposto ricorso anche per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Quello che qui preme è il terzo, nel quale la società ha censurato la sentenza per averle addebitato i maggiori consumi di gasolio, criticando il ragionamento dei giudici territoriali e giudicando apparente la motivazione fornita dalla Corte d’appello secondo cui, appurata la responsabilità della Eurothermo, ne derivava automaticamente l’incremento dei costi di consumo che sarebbero stati inferiori.
Anche in questo caso, come per le altre doglianze, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sottolineando come la motivazione al riguardo fornita dai giudici ambrosiani fosse pienamente idonea a dare conto del ragionamento seguito e si fosse attenuta alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui il malfunzionamento della caldaia aumentava il consumo del 5-6%: un surplus in bolletta diretta conseguenza dei lavori mal effettuati e come tale da risarcire.
Ergo, ricorso rigettato e “regolazione dei conti” tra le parti confermata come giudizio di secondo grado.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Contenziosi con AziendeCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati