Non ha nessuna rilevanza dove il passeggero attenda il volo in ritardo, se in aeroporto o in albergo: ha comunque diritto alla compensazione per il tempo perduto. Lo ha ribadito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 6446/24 depositata il 12 marzo 2024 con la quale la Suprema Corte ha definitivamente giudicato sull’ennesimo caso sul genere.
Indice
Un passeggero chiede l’indennizzo per il ritardo del suo volo
Un viaggiatore aveva citato in giudizio avanti il giudice di pace di Busto Arsizio la compagnia aerea Neos Spa per accertarne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per un ritardo di quasi sei ore di un volo internazionale in cui era stato passeggero e per ottenerne quindi la condanna al pagamento di 600 euro, oltre interessi, quale compensazione pecuniaria ex articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE n. 261/2004.
La compagnia resiste obiettando che il cliente ha atteso il volo riprogrammato in albergo
La compagnia si era costituita in giudizio resistendo alla pretesa e obiettando, tra le varie argomentazioni – di qui l’interesse rivestito dal contenzioso – che il suo cliente non avrebbe avuto il diritto alla compensazione in quanto aveva ricevuto comunicazione della riprogrammazione del volo da parte della sua agenzia di viaggio e quindi aveva potuto attendere il nuovo orario di partenza “comodamente” nell’albergo in cui alloggiava, anziché in aeroporto.
La Cassazione rigetta il ricorso, il diritto alla compensazione scaturisce ipso facto dal ritardo
Una tesi sempre respinta dai giudici di merito ma che il vettore ha portato avanti fino alla Suprema Corte, che tuttavia l’ha parimenti rigettata. Il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce, spiegano gli Ermellini, non già dal disagio per l’attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore, essendo sufficiente tale perdita di tempo e non occorrendo che i passeggeri dimostrino di aver subito un danno individuale.
La Cassazione, in applicazione di questo principio, ha pertanto confermato la decisione dei giudici di merito che, come detto, avevano riconosciuto la compensazione al passeggero, benché questi avesse atteso in albergo il nuovo orario di partenza del volo riprogrammato.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Contenziosi con AziendeCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati