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Come va risarcito il danno patrimoniale “futuro”, con particolare riferimento alle spese dell’assistenza personale necessaria a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale?

Con la sentenza n. 17815/19, depositata il 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di estrema rilevanza per i danneggiati, stabilendo che questa fattispecie di danno va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso.

E, soprattutto, ha chiarito che il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato.

 

Negate in primo grado a una donna investita le spese di assistenza futura

La vicenda. Nel 2008 una donna monzese era stata investita da un auto e aveva patito gravi lesioni personali.

La signora citò in causa per essere risarcita il conducente e la proprietaria della vettura nonché la sua assicurazione, Ina Assitalia (poi diventata, per effetto di fusione, Generali Italia).

Nel 2013 il Tribunale di Monza accolse l’istanza risarcitoria ma rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, rappresentato dalle spese che la danneggiata avrebbe dovuto sostenere per pagare una persona che provvedesse alla sua assistenza personale, non essendo più autonoma negli atti della vita quotidiana a causa dell’invalidità.

 

La Corte d’Appello le riconosce ma “decurtate”

La donna appellò la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2016,  accolse il gravame e liquidò il danno patrimoniale in questione con il seguente calcolo: stimò in 600 euro mensili il costo dell’assistenza personale di cui la vittima avrebbe avuto bisogno, moltiplicò tale importo per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima (arrivando a 800 euro al mese), e ridusse il risultato del 40%.

La danneggiata ha quindi impugnato anche questa sentenza per Cassazione, censurandola nella parte in cui ha ridotto del 40% la liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza future.

Una censura prospettata sia come violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., sia come omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c.

Secondo la ricorrente la decurtazione operata dal Tribunale da un lato violava il principio dell’integrale risarcimento; dall’altro era priva di qualsiasi spiegazione.

 

La Suprema Corte accoglie le doglianze: il risarcimento dev’essere integrale

Secondo la Cassazione, i motivi di doglianza sono del tutto fondati.

“Il risarcimento del danno aquiliano – spiegano gli Ermellini – è governato dal principio di integralità o di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”.

Al principio di integralità del risarcimento può derogarsi solo nei casi previsti dalla legge, il più importante dei quali è rappresentato dal concorso causale della vittima nell’eziogenesi del pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro (art. 1227 c.c.)”.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte richiama anche sul fatto che col principio di riduzione del risarcimento al cospetto del concorso causale della vittima non va confusa l’ipotesi di danno parziale.

“Quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilità, la liquidazione di esso deve avvenire in base al cosiddetto “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali; oppure in base all’entità del pregiudizio, se ha colpito beni immateriali come la salute”.

Ma i giudici del Palazzaccio sottolineano con forza che “anche il risarcimento di un danno parziale deve essere integrale. Così, ad esempio, a colui che abbia patito, in conseguenza d’un fatto illecito, un’invalidità del 40%, spetterà l’integrale risarcimento dovuto per una invalidità di quel grado. La liquidazione di questo pregiudizio non può avvenire con un risarcimento parziale. E’ solo l’invalidità che è parziale; ma il risarcimento di una invalidità parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale”.

 

Una decurtazione peraltro non motivata

Nel caso specifico, la Corte d’appello, come detto, stabilita in 800 euro al mese la misura-base del risarcimento, aveva ritenuto di doverla ridurre del 40% sulla base di due (molto discutibili) considerazioni:  che al momento della liquidazione, era il marito della vittima a prestarle assistenza e che, con l’incedere dell’età, essa avrebbe comunque avuto bisogno di ricorrere a forme di assistenza personale.

Ma la decurtazione, secondo la Cassazione, non risultava in alcun modo spiegata nella sentenza impugnata, “e dunque la decisione impugnata, comunque la si volesse interpretare, non sfuggirebbe alle censure ad essa mosse dal ricorrente”.

Le possibilità, infatti, sono solo due evidenzia la Suprema Corte: se la decurtazione del danno patrimoniale per le spese di assistenza del 40% è stata dettata per tenere conto del fatto che la vittima aveva patito una invalidità permanente del 40%,  “la sentenza sarebbe erronea in punto di diritto, e violerebbe l’art. 1223 c.c.. Infatti, una volta accertato dalla Corte d’appello in punto di fatto che (omissis), divenuta invalida al 40%, aveva bisogno di assistenza personale, il costo di tale assistenza era dovuto per intero, non nella misura ridotta del 40%, giacché non vi è ovviamente corrispondenza biunivoca tra il grado di invalidità permanente e la misura del risarcimento dovuto a titolo di rifusione delle spese di assistenza.

Di una assistenza personale la vittima di lesioni alla persona può avere bisogno o meno, ma se il giudice accerti che ne abbia bisogno, il relativo onere economico costituisce un danno risarcibile che, in assenza di concorso causale della vittima, va liquidato per intero, perché per intero dovrà essere sostenuto dal danneggiato”.

Se, per contro, la decurtazione del risarcimento operata dalla Corte d’appello è avvenuta per ragioni diverse, “allora la sentenza impugnata deve dirsi nulla per mancanza totale di motivazione, e quindi irrispettosa del precetto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. 1.6”.

 

Il principio di diritto

La suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale, nel riesaminare il gravame proposto dalla danneggiata, oltre a sanare le mende motivazionali della sentenza cassata, dovrà attenersi a questo principio di diritto pronunciato dalla Cassazione : “il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’ari, 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso.

Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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