Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Il 28 giugno 2019, come ogni fine del mese, l’Ivass ha pubblicato il Bollettino di Vigilanza relativo al mese precedente, maggio 2019, ma questa volta non c’è traccia delle ordinanze sanzionatore comminate alle imprese di assicurazione e agli intermediari in ragione delle violazioni commesse nelle procedure di risarcimento: si dà conto solo dell’annullamento e della ri-determinazione di due sanzioni pregresse comminate a Generali Italia e di una sfilza di ricorsi proposti da Sara Assicurazioni al Tar del Lazio, e tutti quanti respinti, contro altrettanti provvedimenti dell’Istituto.

 

Ora è obbligatorio il “contraddittorio rafforzato”

E’ questo l’effetto dell’entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti Ivass concernenti la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che riconoscono maggiori prerogative difensive e, di conseguenza, dilatano ulteriormente i termini. In esterna sintesi, a monte del provvedimento n. 86 emanato dall’Organo di Vigilanza il 14 maggio 2019, la sentenza n. 2043 del 28 marzo 2019 con cui il Consiglio di Stato ha annullato, dichiarandolo illegittimo, l’articolo 10 del Regolamento Ivass n. 1/2013 nella parte in cui non prevedeva l’instaurazione del contraddittorio con l’organo che, ricevuta la proposta sanzionatoria dagli uffici competenti, è chiamato ad irrogare la sanzione: il cosiddetto contraddittorio rafforzato.

 

Le compagnie avranno un altro mese di tempo per le “contro-deduzioni”

In buona sostanza, i soggetti destinatari della contestazione ora avranno la possibilità di inviare al Direttorio integrato dell’Ivass ulteriori osservazioni scritte nel termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta di sanzione predisposta a conclusione della fase istruttoria. Termini che in alcuni casi, in questa fase di passaggio, possono arrivare a 60 giorni.

Per i procedimenti ancora da avviare, il procedimento Ivass prevede che, nell’atto di contestazione, sia data apposita evidenza di tale possibilità, ma prevede anche, per i procedimenti relativi a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018, per l’ipotesi di contestazioni già notificate, la possibilità per i destinatari delle stesse (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori contro-deduzioni scritte all’organo competente all’adozione della sanzione, e per i procedimenti in corso, una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa, ove scaduti, al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista.

Mirale della favola, per maggio l’Istituto, peraltro impegnato a mettere a punto il nuovo regolamento, non ha irrogato nessuna sanzione ma solo proposte di sanzione e lo stesso sarà per il mese prossimo:la macchina ripartirà a fine agosto.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content