Proprio in concomitanza con l’approvazione da parte della Camera del nuovo Codice della Strada e relativo “giro di vite” contro le violazioni più gravi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52/24 depositata il 28 marzo 2024, peraltro in linea con una analoga decisione (n. 246/22) assunta al riguardo dei veicoli posti sotto sequestro, ha stabilito che è sproporzionata la sanzione amministrativa accessoria della revoca automatica della patente nei confronti del proprietario o del custode di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo che vi circoli abusivamente o, comunque, consenta ad altri di circolarvi.
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Incostituzionale l’automatica revoca della patente se si circola con un mezzo sottoposto a fermo
La Consulta, accogliendo il ricorso del giudice di pace di Forlì, ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), modificato dal cosiddetto “Dl Sicurezza Salvini” (Dl 113/2018, art. 23-bis co. 1, lettera b)) nella parte in cui dispone che “si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”.
Il giudice rimettente nello specifico doveva decidere sull’opposizione contro un’ordinanza del prefetto che aveva disposto la revoca della patente di guida del custode del veicolo per averne “consentito la circolazione” nonostante il fermo amministrativo. Il giudice di pace forlivese sottolineava che il ricorrente avrebbe potuto “beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con l’applicazione della (sola) sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida”, considerato che non aveva guidato direttamente il veicolo, e che dunque si sarebbe dovuto indagare sul “grado di colpa nel non aver adottato accorgimenti idonei ad evitare che il mezzo fosse messo in circolazione per mezzo di altri soggetti”. Tali accertamenti però, notava il giudice, sarebbero comunque rimasti preclusi dalla norma censurata, che imponeva in ogni caso la revoca della patente in via automatica, a prescindere dalla condotta del proprietario.
Revoca automatica troppo rigida e inadatta a sanzionare i casi specifici, per la Consulta
La Corte costituzionale, convenendo sulle osservazioni, ha ribadito le conclusioni già raggiunte con riferimento all’articolo 213, comma 8, Codice della strada. “La norma oggetto del presente giudizio – spiega la sentenza – presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode”.
Diversi i casi in cui è invece prioritaria l’esigenza di sicurezza stradale
Inoltre, anche in questo caso la Consulta osserva che “l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto (…) mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale”. La revoca della patente è stata infatti ritenuta legittima come conseguenza automatica di una violazione in caso di serio pericolo per la circolazione ricorda la Corte, citando la propria sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di un incidente stradale provocato da un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, per il quale ad esempio era stata dichiara non fondata la questione relativa alla revoca automatica della patente. Idem la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade.
“Tali pronunce – conclude la Corte – non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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