L’utente della strada deve sempre verificare con attenzione al momento del suo passaggio la segnaletica delle vie percorse, che può anche cambiare con il tempo, ragion per cui, in caso di violazione, sempre che ovviamente i segnali fossero regolari e adeguati, non può contestare la relativa sanzione adducendo a giustificazione la loro “novità”.
E’ questo il “messaggio” chiaro che arriva dalla vicenda “romana” su cui ha definitivamente deliberato la Cassazione con l’ordinanza n. 3392/23 depositata il 3 febbraio 2023.
Indice
Ricorso collettivo contro Roma Capitale per le multe sulla riattivata corsia preferenziale
Il caso riguarda in realtà numerosi automobilisti romani i quali avevano proposto un ricorso collettivo contro una serie di verbali elevati nei loro confronti dal Comune di Roma Capitale per essere transitati nella corsia preferenziale di via di Portonaccio a decorrere dal maggio 2017, quando questa, che in precedenza era stata disattivata per un certo periodo di tempo, era stata ripristinata. Il giudice di pace della Città aveva rigettato l’opposizione alle multe e lo stesso aveva fatto il Tribunale capitolino, quale giudice di seconde cure, rigettando l’appello nella convinzione che la segnaletica posta in loco evidenziasse in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e che l’Amministrazione comunale ne avesse sufficientemente pubblicizzato all’utenza la riattivazione, disposta con determinazione dirigenziale del 21 febbraio.
Nuova segnaletica di divieto adeguata e pubblicizzata
I cittadini sanzionati tuttavia hanno proposto ricorso anche per Cassazione con una serie di motivi, a cominciare dalla (a loro dire) inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco, ma per la Suprema Corte si tratta di una doglianza inammissibile, come le altre del resto. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno accuratamente ricostruito i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio, evidenziando che essa “era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a distanza adeguata dall’inizio della stessa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dal Comune risalente al 20 aprile 2017, risultavano visibili tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso, onde l’esistenza del divieto era facilmente intellegibile per gli utenti della strada”.
Annullamenti di sanzioni simili da parte di altri giudici non decisive
Respinto anche il motivo di ricorso nel quale i ricorrenti lamentavano che il Tribunale avrebbe violato il giudicato sostanziale esterno a fronte del fatto che alcuni di loro avevano ottenuto precedenti decisioni di annullamento di analoghe sanzioni da parte del giudice di pace di Roma. Secondo la Cassazione, le sentenze indicate si riferivano a “fatti e verbali diversi da quelli oggetto nel presente giudizio, e dunque non sono idonee a spiegare alcun effetto di giudicato sullo stesso”.
Stesso dicasi per il richiamo a due sentenze del 2019 dello stesso Tribunale di Roma, sempre relative a contravvenzioni per violazione del divieto nella corsia preferenziale di via Portonaccio: richiamo “non decisivo”, a parere dei giudici del Palazzaccio, poiché “da un lato i ricorrenti non deducono né tantomeno dimostrano il loro passaggio in giudicato, e dall’altro lato, anche qui, pur volendosene ammettere la definitività, le richiamate pronunce si riferiscono a giudizi diversi da quello deciso con la decisione qui impugnata, che avevano ad oggetto verbali di contestazione di violazioni al codice della strada commesse nel medesimo luogo, ma da altre parti ed in contesti temporali specifici, evidentemente diversi da quelli indicati nei verbali che formano oggetto del presente ricorso”.
Nessuna scusante per il cambio di viabilità, la segnaletica è suscettibile di cambiamento
Ma a interessare è soprattutto il quarto motivo di ricorso con cui i ricorrenti eccepiscono il difetto dell’elemento psicologico, “senza considerare tuttavia – spiega la Cassazione – che in materia di sanzioni amministrative è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa“.
E senza considerare anche, dall’altro lato, prosegue la Suprema Corte, che “l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto”.
Non riconosciuta “l’ignoranza incolpevole”
Nel caso di specie, invece, gli Ermellini concordano con il tribunale di Roma laddove aveva escluso la “scusabilità” dell’errore, essendo onere dell’utente “controllare la segnaletica esistente nelle strade percorse, anche a fronte di una riattivazione di corsia effettuata dopo un periodo di disattivazione della stessa, essendo la segnaletica stradale suscettibile di cambiamento”. E allo stesso modo i giudici del Palazzaccio condividono la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto non ravvisabili, nel caso di specie, i presupposti per la sussistenza dell’esimente dell’ignoranza incolpevole, ossia non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Dunque, ricorso rigettato e sanzioni confermate.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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