Indice
L’incidente è successo il 18 maggio a Corinaldo (An), vittima un 58enne del posto Il mezzo non è assicurato, non vigendo l’obbligo, e il conducente è nullatenente
Camminava tranquillamente su un marciapiede, è stato investito da un… veicolo, scaraventato a terra e si è rotto un braccio. Ma ottenere il sacrosanto risarcimento per il malcapitato pedone sarà un’impresa complicata, perché il “mezzo” in questione è un monopattino. L’incidente, che mette in risalto i problemi di deregulation legati a questo nuovo ma ormai gettonassimo strumento di smart mobility, è accaduto il 18 maggio a Corinaldo (Ancona). Un cinquantottenne del posto, alle 19.15, stava camminando sul marciapiede presso il centro commerciale “Nevola”, nell’omonima via, e si stava dirigendo verso l’ingresso del supermercato “Coal”, quando all’improvviso è stato travolto frontalmente da un monopattino elettrico condotto da un giovane di 26 anni di nazionalità senegalese ed è rovinato malamente per terra.
Il cinquantottenne peraltro ha gestito la situazione in modo impeccabile: nell’immediatezza, pur dolorante, ha acquisito le generalità del suo investitore, che quanto meno si è fermato e ha esibito il suo permesso di soggiorno, ha raccolto tutte le testimonianze, ha persino richiesto e ottenuto i video di due telecamere di sorveglianza del centro commerciale che hanno ripreso l’incidente, e ha allegato il relativo Cd, con tutto il resto della documentazione medica e testimoniale, alla querela per lesioni colpose gravi sporta nei giorni seguenti contro il conducente del monopattino presso la stazione dei carabinieri di Corinaldo. Quindi, per essere risarcito di tutti i danni fisici e patrimoniali (spese mediche e mancato guadagno dalla sua attività), attraverso il consulente legale Andrea Polverini, si è affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che si è già occupato di vari incidenti sul genere, in particolare a “parti invertite”, cioè con “monopattinisti” investiti.
Ma se in quest’ultima circostanza rendere giustizia ai danneggiati è ben possibile, nel caso inverso, cioè quando a causare l’incidente sia il monopattino, l’impresa è improba e nello specifico ancora di più: per questo veicolo, infatti, com’è noto, non vige (ancora) l’obbligo di copertura assicurativa, non si possono quindi chiedere i danni né all’assicurazione né al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Non resta che la rivalsa nei confronti della “persona fisica” dell’investitore, peccato però che qui ci si trovi davanti a un giovanissimo immigrato che ben difficilmente potrà pagare di tasca sua le decine di migliaia di euro che vale un danno di tale portata.
Non è un caso che finalmente le istituzioni si siano rese conto che era urgente intervenire con nuove regole, che sono in arrivo (il 21 giugno al Senato è stato presentato il nuovo Disegno di Legge n. 2140 “Disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica” e anche la Commissione Traporti della Camera sua lavorando a nuove norme), tra le quali il fondamentale obbligo per il titolare del veicolo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose. Ma quand’anche questo pacchetto di disposizioni venga approvato celermente, non avrà valore retroattivo e arriverà fuori tempo massimo per il pedone di Corinaldo e tanti altri cittadini che in questi mesi hanno vissuto la stessa, brutta avventura, con esiti anche tragici.
Caso seguito da:
Andrea Polverini
Vedi profilo →
Scarica gli articoli
Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati