Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Il problema del ritardo dei treni e del rimborso che ne consegue è sempre un argomento d’attualità, specie in Italia. Ma quando entra in gioco il cosiddetto “danno esistenziale”, inteso come un turbamento dello stato d’animo, alle abitudini di vita e, più in generale, alle conseguenze negative in seguito ad un inadempimento contrattuale?

A rispondere è la Corte di Cassazione, III Sez. Civ., con l’interessante ordinanza n. 28244/23, pubblicata il 9 ottobre 2023, nella quale ha respinto il ricorso di Trenitalia, condannando la società ferroviaria a risarcire, oltre all’indennizzo “da ritardo”, anche il “danno esistenziale” ai passeggeri, vittime di un maxi ritardo di oltre ventitré ore.

 

Quasi un giorno in treno: l’odissea dei passeggeri bloccati senza cibo né riscaldamento

La sfortunata e singolare vicenda risale al febbraio del 2012 quando, dopo una violenta nevicata a Roma, un treno è rimasto bloccato, isolato e privo di assistenza – di fatto – per un giorno intero. Un disservizio che, secondo il Giudice di pace prima e il Tribunale di Cassino poi, oltre ad un indennizzo per il ritardo del mezzo, vale anche un risarcimento di 400 euro per il danno esistenziale patito dai passeggeri.

Trenitalia, però, non si è data per vinta, portando il contenzioso sino in Cassazione, sostenendo che la gravità della nevicata (che era stata prevista dai bollettini) era tale da etichettarla come evento fortuito e imprevedibile e che la conseguente colpevolezza dell’esagerato ritardo non potesse essere imputata solo alla società ferroviaria; inoltre, proprio per le previsioni, anche i passeggeri avrebbero dovuto astenersi dal mettersi in viaggio, potendo prevedere la possibilità di un disservizio.

 

Previsioni chiare: Trenitalia doveva agire precauzionalmente

Il Palazzaccio però, in continuità con quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio, ha ribadito la totale responsabilità di Trenitalia per il disguido venutosi a creare. Nello specifico, constatata l’oggettiva del ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di adeguata assistenza, scrive il Giudice “i bollettini meteorologici risultavano aver chiarito in maniera sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza, indipendentemente dalla possibilità di porle in essere una volta concretizzata la situazione di emergenza”.

In sintesi, la compagnia avrebbe dovuto muoversi già in ottica di una possibile circostanza critica, agendo in anticipo per tutelare i paganti come da oneri contrattuali.

 

Non esiste la possibilità di un concorso di colpa dei passeggeri

Infondato anche, sul disposto dell’articolo 1227 del codice civile, il concorso di colpa dei passeggeri. L’affermazione dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero dovuto astenersi dal mettersi in viaggio – proseguono gli Ermellini – “era in ogni caso inesigibile, in quanto le informazioni fornite non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli, e di per sé incongruente, in quanto i passeggeri si sarebbero trovati nella necessità di far fronte al reperimento di un luogo ove soggiornare nel corso del travagliato tragitto, a loro esclusive spese”.

 

Maxi ritardo e condizioni gravi: scatta il danno esistenziale

In merito alla liquidazione anche del danno esistenziale, la Suprema Corte si è allineata nuovamente a quanto affermato nelle precedenti sentenze. “Il Tribunale – spiega la Cassazione – ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione”.

La criticità, in conclusione, non ha destato nei passeggeri problematiche “semplici” e facilmente aggirabili: proprio per questo motivo entra in gioco il danno esistenziale e il conseguente risarcimento, poiché i disagi patiti non possono essere minimizzati, ancor di più per l’esteso lasso di tempo in cui si sono protratti, oltre ovviamente alle condizioni di mancata assistenza.

Ricorso del tutto rigettato e – addirittura – definito dalla Suprema Corte “pretestuoso”: condanna per Trenitalia al risarcimento danni confermata.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Andrea Biasiolo

Vedi profilo →

Categoria:

Contenziosi con Aziende

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content